Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.DECRETO-LEGGE DECRETO-LEGGE 7 settembre 2004, n. 234
DECRETO-LEGGE 7 settembre 2004, n.234
Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in
ordine all'individuazione delle categorie di soggetti esonerati dalla
prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, anche in
ottemperanza a pronunce della giustizia amministrativa, nonchè di
prorogare conseguentemente il termine previsto dall'articolo 18 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, al fine di consentire la riapertura
dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel
corrente anno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati
esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma
5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresi', inclusi:
a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione
forense;
b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
e svolgono, da almeno tre anni, senza essere stati sanzionati
disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario;
c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.».
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono regolati gli
effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai
concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli



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