Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.DECRETO-LEGGE DECRETO-LEGGE 7 settembre 2004, n. 234

DECRETO-LEGGE 7 settembre 2004, n.234
 

Disposizioni  urgenti  in  materia di accesso al concorso per uditore
giudiziario.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in
ordine all'individuazione delle categorie di soggetti esonerati dalla
prova  preliminare  del  concorso  per  uditore giudiziario, anche in
ottemperanza  a  pronunce  della giustizia amministrativa, nonchè di
prorogare conseguentemente il termine previsto dall'articolo 18 della
legge  13 febbraio  2001,  n. 48, al fine di consentire la riapertura
dei  termini  di  partecipazione  ai  bandi  di  concorso indetti nel
corrente anno;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  1.  Alla  legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo  18,  comma  1,  le parole: «da bandire entro tre
anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge» sono
sostituite  dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge»;
    b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis.  Nel  caso di applicazione del comma 3, tra i candidati
esonerati  dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma
5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresi', inclusi:
    a) coloro  che  hanno  conseguito  la  laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed  hanno  conseguito  l'abilitazione all'esercizio della professione
forense;
    b)  coloro  che  hanno  conseguito  la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
e  svolgono,  da  almeno  tre  anni,  senza  essere  stati sanzionati
disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario;
    c) coloro  che  hanno  conseguito  la  laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.».
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia sono regolati gli
effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai
concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

      
                               Art. 2.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 settembre 2004

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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