Strage di Linate: la ricostruzione della catena di responsabilità. Ecco come si individua il nesso causale: l’applicazione delle indicazioni interpretative della giurisprudenza di legittimità -; TRIBUNALE DI MILANO, Sezione Penale, Sen


Depositate lo scorso 15 luglio le motivazioni della
sentenza sulla strage di Linate che, l’8 ottobre 2001, causo’ 118 morti.
Come si ricorderà, il Tribunale di Milano, con la pronuncia qui disponibile nei
documenti correlati, ha ritenuto responsabili dei reati di omicidio colposo
plurimo e disastro colposo tutti e quattro gli imputati tratti a giudizio: in
particolare, nel caso del controllore di volo, Paolo Zacchetti, i giudici della
quinta sezione penale hanno usato una mano particolarmente pesante,
infliggendogli otto anni di reclusione (il Pm ne aveva chiesti tre e 10 mesi);
stessa pena anche per Vincenzo Fusco, direttore dello scalo di Linate. Sei anni
e mezzo, invece, per gli altri due imputati: l’ex amministratore delegato di
Enav, Sandro Gualano, per il responsabile Enac del sistema aeroportuale Milano,
Francesco Federico.
Il disastro aereo, il più grave dell’aviazione civile italiana, avvenne poco
dopo le 8 del mattino, in una giornata di nebbia fittissima, quando
all’aeroporto di Linate un piccolo Cessna tedesco entro’ senza autorizzazione in
pista mentre un Boeing Md-87 della compagnia svedese Sas, 110 passeggeri a
bordo, era in fase di decollo. I due velivoli si scontrarono, il Boeing fini’
per schiantarsi in corsa contro un hangar. Persero la vita 118 persone: i
quattro a bordo del piccolo Cessna, i 110 tra passeggeri e membri
dell’equipaggio dell’aereo scandinavo e quattro dipendenti della Sea, addetti
allo smistamento bagagli, che stavano lavorando all’interno dell’hangar. La
"causa immediata" del disastro fu un errore umano, ma alla tragedia
contribuirono altre cause: la nebbia e le carenze strutturali dell’aeroporto di
Linate.
Nelle lunghe pagine di motivazione, i giudici milanesi, dopo aver ricostruito i
fatti cosi’ come accertati dalla relazione d’inchiesta redatta dall’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza del Volo, passano all’analisi delle cause
dell’incidente aereo. Quanto alle valutazioni delle responsabilità penali, il
Collegio milanese recepisce l’insegnamento dei giudici di legittimità,
prendendo in particolare a doveroso modello di riferimento i principi di diritto
enunciati dalla sentenza "Franzese" della Cassazione e, segnatamente:
a) il nesso causale puo’ essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio
controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o
di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che,
ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditivi
dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe
verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità
lesiva;
b) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità
espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria
sull’esistenza del nesso causale, poichè il giudice deve verificarne la
validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e
dell’evidenza disponibile, cosi’ che, all’esito del ragionamento probatorio che
abbia altresi’ escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti
giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del
medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con "alto o elevato
gradi di credibilità razionale" o "probabilità logica";
c) l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro
probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio,
in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della
condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella
produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi
prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio".
Cio’ premesso, il Tribunale di Milano, reputando i principi sopra richiamati
indubitabilmente pertinenti alla materia di sicurezza aeronautica in genere, ed
aeroportuale in particolare, sottolinea come la sicurezza nei voli – ed ancor
più quella negli ambiti aeroportuali – "appare imprescindibilmente legata, più
ancora di quella negli ambienti di lavoro complessi, al corretto funzionamento
di un vero e proprio sistema nel quale la sinergica operatività delle condotte
prevenzionali è presupposto imprescindibile per evitare l’infortunio o il
disastro, sistema nel quale la ricaduta in termini di efficienza causale del
singolo inadempimento è destinata ad essere amplificata proprio
dall’interazione (che le disposizioni normative vorrebbero virtuosa) fra i vari
ruoli di garanzia". L’importanza (almeno quantitativa) dell’obiettivo della
tutela induce quindi il Collegio milanese ad una particolare "severità"
ricostruttiva nel percorso di individuazione di cause e responsabilità.
Con lettura orientata dalle indicazioni interpretative della giurisprudenza di
legittimità, il Tribunale ha dunque valutato e quindi definito cause degli
eventi in senso tecnico-giuridico: la mancanza del radar di superficie, la
mancata implementazione di procedure succedanee, la cattiva gestione delle
comunicazioni da parte del controllore, l’assenza di dispositivi antintrusione e
le penose condizioni della segnaletica verticale ed orizzontale all’ingresso del
raccordo aeroportuale.


 


Fonte:


www.dirittoegiustizia


https://www.litis.it

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