La pacca sul sedere sempre violenza sessuale – CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 876 del 18/01/2005


La pacca sul sedere, anche se
repentina, è una violenza sessuale perchè compromette la libertà della
vittima. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione torna ad
occuparsi di atti sessuali con una sentenza molto severa, che ha confermato
la condanna a 14 mesi di reclusione per un signore che aveva toccato il
fondoschiena di una ragazza che stavo telefonando da una cabina pubblica. La
Suprema Corte, ribaltando un suo precedente orientamento – la sentenza
623/2001 aveva infatti stabilito che la pacca sul sedere "isolata e
repentina" non è reato – ha affermato che costituiscono violenza sessuale
"tutti gli atti sessuali indirizzati verso zone erogene, idonei a
compromettere la libera determinazione del soggetto passivo in ordine alla
sua sessualità, connotati dalla costrizione e dall’abuso di inferiorità
fisica e psichica", anche se siano "di breve durata", in quanto anche "nella
repentinità insidiosa di un gesto vi puo’ essere una vera e propria
aggressione della libertà sessuale".

Vedi
anche:


 



Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.876/2005

(Presidente: A.
Grassi; Relatore: M. Gentile)


 


LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE


SEZIONE III PENALE


SENTENZA


SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO


La Corte di Appello di Trieste, con sentenza
emessa il 19/02/04, in riforma della sentenza del Tribunale di Tolmezzo, in
data 2/03/01, appellata dal PG della Corte di Appello di Trieste nei
confronti di P. I., imputato dei reati di cui agli artt. 609 bis c.p. (n. 1
della rubrica), 527 c.p. (n. 2 c.p.); 594 c.p. (n. 3 c.p.), in ordine ai
quali era stato assolto nel giudizio di 1° grado, perchè il fatto non
sussiste, dichiarava il P. colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta
l’ipotesi di cui al 2° comma dell’art. 609 bis c.p., lo condannava alla pena
di anni uno e mesi due di reclusione; pena sospesa e non menzione.


L’interessato proponeva ricorso per Cassazione
denunciando violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.


In particolare il ricorrente esponeva: che la
motivazione della decisione impugnata era carente, contraddittoria e si
fondava su una errata valutazione delle risultanze processuali; che la
condotta contestata all’imputato non concretizzava il reato di violenza
sessuale, ex art. 609 bis c.p., bensi’ la fattispecie contravvenzionale di
molestia o disturbo alle persone, con conseguente estinzione del reato per
sopravvenuta prescrizione.


Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva
l’annullamento della sentenza impugnata.


Il PG della Cassazione, nella pubblica udienza
del 3/12/04, ha chiesto il rigetto del ricorso.


MOTIVI DELLA
DECISIONE


Il ricorso è infondato.


La Corte Territoriale, mediante un procedimento
argomentativi privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in odo
esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.


In particolare, per quanto attiene al reato di
cui all’art. 609 bis c.p. )capo 1 della rubrica), la Corte Territoriale ha
ricostruito con precisione il contesto in cui si è svolta la vicenda in
esame.


Ha accertato la credibilità soggettiva ed
oggettiva della persona offesa, P. M., le cui dichiarazioni sono state
confermate dalla madre e dal fidanzato della stessa.


Il racconto della donna si presenta coerente e
plausibile nella sua attualità; inoltre non è inficiato da risultanze
processuali di segno opposto, come congruamente motivato nella decisione
impugnata.


Tanto affermato, va subito aggiunto che le
questioni dedotte sul punto in esame costituiscono, nella sostanza, censure
in punto di fatto, poichè non attengono ad errori di diritto o vizi di
motivazione, bensi’ alle valutazioni operate dai giudici di merito.


Si chiede, in realtà, una rilettura delle
risultanze probatorie onde pervenire ad una diversa valutazione delle
risultanze processuali, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.


Trattasi di censure non consentite in sede di
legittimità, perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606
c.p.p.


Parimenti è infondata la censura attinente
alla qualificazione giuridica del fatto.


La condotta del P., concretizzatasi nel
reiterato palpeggiamento libidinoso del sedere di P. M., approfittando della
menomata condizione della donna la quale, intenta a telefonare presso la
cabina telefonica sita nella piazzetta del paese di Bordano, non era in
grado di ostacolare un toccamento repentino ed imprevedibile, realizza
certamente la fattispecie criminosa di cui all’art. 609 bis c.p.


Al riguardo va ribadito che rientrano nella
nozione rilevante ai fini della norma di cui all’art. 609 bis c.p., tutti
gli atti sessuali indirizzati verso zone erogene, idonei a compromettere la
libera determinazione del soggetto passivo in ordine alla sua sessualità,
connotati dalla costrizione, abuso di inferiorità fisica e psichica.


Ne rileva ai fini della consumazione del reato
di violenza sessuale, il fatto che l’atto sessuale sia di breve durata e che
non abbia determinato la soddisfazione erotica del soggetto attivo (vedi
anche Cass. Sez. III Sent. n. 7722 del 4/7/2000, ud. 2/5/2000, rv. 217012).


Non risultano essere state dedotte nel ricorso
de quo ulteriori censure ne in ordine alla determinazione della pena, ne in
ordine ai restanti reati di cui ai capi 2° e 3° della rubrica.


Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da
P. I., con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese
processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che
si liquidano in complessivi Euro 1700, come da dispositivo.


P.Q.M.


La Corte, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione alla parte
civile costituita dalle spese e compensi del presente grado, che liquida in
complessive Euro 1700,00 più IVA e CA, di cui 1500, 00 per onorari di
difesa.


Roma, 3/12/04.


Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2005.

 

 

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