MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO – LEGGE 3 agosto 2007, n. 123

LEGGE 3
agosto 2007, n. 123


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007)

MISURE IN
TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER
IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. l.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e
la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e
garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario
coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle
normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in
ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a
tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo
conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della
specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella
pubblica amministrazione, come già indicati nell’articolo 1, comma 2, e
nell’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive (modificazioni, nel rispetto delle
competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonchè assicurando il
coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonchè
ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e
lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;

2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in
relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della
raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di
tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione
di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di
lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di
operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di
utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di
razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le
infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in
attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle
funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla
responsabilità del preposto, nonchè della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l’utilizzazione di
strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo da
parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e
valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) la determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, previste
solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell’ordinamento,
individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva
ovvero alternativa, con previsione della pena dell’ammenda fino a euro ventimila
per le infrazioni formali, della pena dell’arresto fino a tre anni per le
infrazioni di particolare gravità, della pena dell’arresto fino a tre anni
ovvero dell’ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) la previsione defila sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione
penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare
gravità delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari
delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le
facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per
interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni
dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico
competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare
riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici,
anche quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute
e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle
attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione
dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in
corso di approvazione, nonchè ridefinizione dei compiti e della composizione,
da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 117 della
Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali,
territoriali e nazionali, nonchè, su base volontaria, dei codici di condotta ed
etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro,
anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di
tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela
definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e
conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e
circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili
a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche
attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o
duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo,
costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da
parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di
settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a
decorrere dall’anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della
presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL, attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme
di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento
alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema
della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di
prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti
dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell’Istituto.
Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza
sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi
di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei
relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di
vigilanza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di
rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione,
promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per
evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando
le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e
degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in
materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice
subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione delle
misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

1) migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed
appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con
particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l’adozione di meccanismi
che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per
l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica;

2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo
ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione
del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente
indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria,
adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari
tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonchè al criteri ed alle linee Guida
scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di
insorgenza della malattia;

u) rafforzare e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

v) introduzione dello strumento dell’ interpello previsto dall’articolo 9 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni,
relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare
competente a fornire tempestivamente la risposta.

3. 1 decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento
dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti
e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2,
dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del
comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della
giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della
solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma
2, nonchè gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare
del Consi

https://www.litis.it

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